TFR mensile in busta paga come Qu.I.R

… la normativa

tfr-in-busta-paga_studio_chrAi sensi dell’art. 1, co. 26, della legge di stabilità 2015, i lavoratori dipendenti del settore privato possono richiedere ai rispettivi datori di lavoro, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal mese successivo a quello della richiesta al mese di giugno 2018, di percepire la quota maturanda di TFR come quota integrativa della retribuzione.

Il DPCM disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, co. da 26 a 34, della Legge di stabilità 2015.

Considerato che ai fini dell’accesso all’erogazione della Qu.I.R., il Dpcm 20 febbraio 2015, n. 29 (entrato in vigore il 3 aprile 2015) definisce i termini di attuazione dei commi da 26 a 34 della legge n. 190/2014, il primo periodo di paga utile per l’accesso alla citata erogazione coincide con il periodo di paga di maggio 2015. In particolare, i lavoratori che hanno presentato o presenteranno l’istanza ai rispettivi datori di lavoro, avranno accesso alla Qu.I.R. che matura con il periodo di paga di maggio 2015, con la relativa liquidazione nell’ambito delle competenze retributive di maggio 2015, nel caso in cui il datore di lavoro non ricorra al finanziamento garantito, ovvero delle competenze retributive di agosto, nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso al finanziamento.

Soggetti inclusi:

Tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR.

Soggetti esclusi dalla normativa:

  1. Lavoratori dipendenti domestici;
  2. Lavoratori dipendenti del settore agricolo;
  3. Lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il CCNL, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
  4. Lavoratori dipendenti da d.d.l. sottoposti a procedure concorsuali;
  5. Lavoratori dipendenti da d.d.l. che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis della legge fallimentare, ovvero un piano di risanamento di cui all’art. 67, co. 2, lett. d), della legge fallimentare;
  6. Lavoratori dipendenti da d.d.l. per i quali siano stati autorizzati interventi d’integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unità produttiva interessata dai predetti interventi;
  7. Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n.3.

Qu.I.R. e previdenza Complementare:

Il lavoratore può chiedere la liquidazione della Qu.I.R. anche in caso di conferimento (esplicito o tacito) del TFR maturando alla previdenza complementare.

In tal caso, nel corso del periodo di durata dell’opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell’ambito della forma pensionistica medesima nonché della eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

Misura del TFR da liquidare:

La Qu.I.R. da liquidare è pari alla misura integrale della quota maturanda del TFR al netto del contributo di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, ove dovuto.

Trattasi del TFR del mese senza i ratei (analogamente alla contribuzione di <MeseTesoreria>).

Aspetti Fiscale e previdenziale:

La Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali, non rileva ai fini dell’attribuzione del “bonus 80 euro” e della determinazione dell’aliquota per la tassazione (separata) del TFR.

La Qu.I.R. è erogata a partire dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, se il d.d.l. non ricorre al finanziamento assistito da garanzia.

In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non operano gli obblighi di versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari.

I datori di lavoro che, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della Qu.I.R., accedono al finanziamento assistito da garanzia, effettuano le operazioni di liquidazione mensile a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza.

Condizioni per erogazione TFR in busta paga:

  • che vi sia presentazione di apposita istanza da parte del lavoratore su apposito modulo
  • il TFR viene erogato dal mese successivo alla presentazione dell’istanza (se non c’è richiesta di finanziamento)
  • la scelta è irrevocabile fino al 06/2018 (o data cessazione se antecedente)
  • la richiesta è respinta se il TFR è a garanzia di contratti di finanziamento.

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