Con Circ. 1/2019 del 23 luglio 2019 L’ANPAL ha chiarito e regolamentato in modo netto e ben definito le caratteristiche oggettive che identificano lo stato di disoccupazione, così come regolato dal decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, (Reddito di Cittadinanza e Quota 100 della legge n. 26 del 28 marzo 2019).

Quali sono, quindi gli aspetti operativi della nuova normativa, già in vigore dallo scorso 30 marzo?

  • L‘art.4, comma 15-quater del d.l.n. 4/2019: “Per le finalità di cui al presente decreto ed ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917″.
  • L’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, indentifica lo stato di disoccupazione a coloro privi di impiego e in possesso di immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa.

In considerazioni delle diverse interpretazioni normative e, allo scopo di definire oggettivamente i canoni e le modalità operative utili a certificare lo stato di disoccupazione, l’Anpal ha ben chiarito che sono in “stato di disoccupazione” i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei due diversi requisiti:

  • soggetti che non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
  • lavoratori con un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R.n. 917/1986, ovvero,  per i lavoratori dipendenti un reddito inferiore a 8.145 euro annui, mentre per i lavoratori autonomi al di sotto di 4.800 euro annui.

In conclusione, la durata della disoccupazione le la sua certificazione decorrere da quello di rilascio della DIDfino al giorno antecedente a quello della revoca.

Ad es.: Per l’attestazione dei 12 mesi sarà necessario essere in possesso di un’anzianità di disoccupazione pari giorni 365 + 1 gg (escluso eventuali periodi di sospensione per effetto di attività lavorativa)

(Fonte: Anpal)

Clicca qui per Circolare n. 1 del 2019 ANPAL

Chiaramonte Rag. Fabio

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