L’Inps, con la circolare 23 gennaio 2015, n. 12, rende noto che, in relazione alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, risultata, tra il periodo gennaio 2013 – dicembre 2013 ed il periodo gennaio 2014 – dicembre 2014, dello 0,2%, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2015 per i lavoratori domestici.

Restano in vigore gli esoneri previsti dall’art. 120 della legge n. 388/2000, aventi decorrenza 1º febbraio 2001, e quelli previsti dall’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, aventi decorrenza 1º gennaio 2006. L’Inps conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.

Inoltre, per il rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012, continua a trovare applicazione il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Decorrenza dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
senza contributo addizionale (art. 2, comma 28, L. n. 92/2012)

Lavoratori italiani e stranieri

Retribuzione oraria Importo contributo orario
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
Fino a € 7,88 € 6,97 € 1,39 (0,35) (2) € 1,40 (0,35) (2)
Oltre € 7,88
Fino a € 9,59
€ 7,88 € 1,57 (0,39) (2) € 1,58 (0,40) (2)
Oltre € 9,59 € 9,59 € 1,91 (0,48) (2) € 1,93 (0,48) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,07 € 1,01 (0,25) (2) € 1,02 (0,25) (2)

(1) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Decorrenza dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
comprensivo del contributo addizionale (art. 2, comma 28, L. n. 92/2012)
da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

Lavoratori italiani e stranieri

Retribuzione oraria Importo contributo orario
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
Fino a € 7,88 € 6,97 € 1,49 (0,35) (2) € 1,50 (0,35) (2)
Oltre € 7,88
Fino a € 9,59
€ 7,88 € 1,68 (0,39) (2) € 1,69 (0,40) (2)
Oltre € 9,59 € 9,59 € 2,05 (0,48) (2) € 2,06 (0,48) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,07 € 1,08 (0,25) (2) € 1,09 (0,25) (2)

(1) Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione
Dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 senza contributo addizionale
di cui all’art. 2, comma 28, della L. n. 92/2012

Gestione Lavoratori domestici con CUAF Lavoratori domestici senza CUAF
Aliquote Coefficienti Aliquote Coefficienti
F.p.l.d. 17,4275% 0,872793 17,4275% 0,867579
ASpI 1,03% 0,051584 1,15% 0,057250
CUAF 0,0000% 0,000000
Maternità 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000
INAIL 1,31% 0,065607 1,31% 0,065215
Fondo garanzia tratt. fine rapporto 0,20% 0,010016 0,20% 0,009956
Totale 19,9675% 1,000000 20,0875% 1,000000

Coefficienti di ripartizione
Dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 con contributo addizionale
di cui all’art. 2, comma 28, della L. n. 92/2012 da applicare
ai rapporti di lavoro a tempo determinato

Gestione Lavoratori domestici con CUAF Lavoratori domestici senza CUAF
Aliquote Coefficienti Aliquote Coefficienti
F.p.l.d. 17,4275% 0,815608 17,4275% 0,811053
ASpI 1,03% 0,048204 1,15% 0,053519
C.U.A.F. 0,0000% 0,000000
Maternità 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000
INAIL 1,31% 0,061308 1,31% 0,060966
Contributo addizionale 1,40% 0,065520 1,40% 0,065154
Fondo garanzia tratt. fine rapporto 0,20% 0,009360 0,20% 0,009308
Totale 21,3675% 1,000000 21,4875% 1,000000

Inps Circ. 23 gennaio 2015, n. 12.

(Fonte: Ipsoa)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code