Dall’Agenzia delle Entrate

Crediti utilizzati in compensazione: chiarimenti sulla presentazione dei modelli F24

Sono soggette all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito le compensazioni per importi superiori a 5.000 euro annui, riguardanti imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali, IRAP e IVA. Lo ha specificato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019, con cui chiarito che il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019 con cui ha fornito i primi chiarimenti in tema di modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione.

Novità del decreto fiscale 2020

Il decreto fiscale 2020 ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta utilizzati in compensazione.
Nello specifico con il decreto fiscale 2020:
– si estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito . Infatti, in precedenza tale obbligo era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA ;
– si amplia il novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.
Presentazione della dichiarazione
Da quanto evidenziato sono soggette all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nella tabella allegata alla nuova risoluzione riguardanti:
– imposte sostitutive;
– imposte sui redditi e addizionali;
– IRAP;
– IVA.
Il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso. L’obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d’imposta, anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui.
Tra l’altro nella tabella allegata alla nuova risoluzione sono indicati, nell’ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta, senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro.
Occorre evidenziare che il decreto fiscale 2020 prevede che le nuove disposizioni si applichino ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, per cui la prescrizione non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP. In particolare, i crediti del periodo d’imposta 2018 potranno essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”.
Per i crediti IVA, invece, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito sussiste anche per l’anno d’imposta 2018.
Presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici
Il decreto fiscale 2020 estende inoltre alla generalità dei contribuenti l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta.
Tra l’altro, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.
Inoltre, il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.
Ne consegue che tutti i contribuenti e sostituti d’imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla nuova risoluzione, appartenenti alle categorie:
– imposte sostitutive;
– imposte sui redditi e addizionali;
– IRAP;
– IVA;
– agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
– sostituti d’imposta.
Occorre ricordare che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate: direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”; avvalendosi di un intermediario abilitato.
L’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate non sussiste qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24. In ogni caso a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici.
A cura della Redazione Ipsoa | Wolters Kluwer

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