Con un comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate, chiarisce che in caso di mancata compilazione della parte Inail e in caso di invio in ritardo delle certificazioni dei redditi che non confluiscono nel 730, non sarà prevista nessuna sanzione, fermo restando la scadenza al prossimo 9 marzo per la trasmissione telematica del CU. E’ altresì possibile, inviare, oltre il termine del 9 marzo, senza che ciò comporti l’applicazione di alcuna sanzione, le sole certificazioni che contengono redditi derivanti da lavoro autonomo non occasionale, pertanto non dichiarabili mediante il modello 730.
(Fonte: Agenzia Entrate)