#Disabili e Collocamento Obbligarorio: Le news 2018

in vista delle novità introdotte sul Collocamento obbligatorio per le assunzioni di disabili con decorrenza il prossimo 1 gennaio 2018, si ricorda che la legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ha introdotto il nuovo concetto di collocamento mirato, inteso come l’insieme di strumenti tecnici ed interventi di supporto che consentano una reale integrazione lavorativa delle persone con disabilità.

Tale norma obbliga tutti i datori di lavoro pubblici e privati con almeno 15 dipendenti come base di computo ad avere alle proprie dipendenze uno o più lavoratori iscritti alle liste di cui all’art.8 (disabili):

– Azienda con dipendenti compresi fra 15 e 35 lavoratori: OBBLIGO di 1 disabile;
– Azienda con dipendenti compresi fra 36 e 50 lavoratori: OBBLIGO di 2 disabile;
– Azienda con dipendenti oltre 50 lavoratori: OBBLIGO di assunzione pari al 7% della forza lavoro;

In particolare, in attuazione del D.Lgs. n. 151/2015 (Jobs Act), dal prossimo 1 gennaio 2018 decorre l’obbligo di assumere un lavoratore disabile già con lo scattare della quindicesima unità assunta ENTRO 60 GIORNI dalla stessa.

Con l’occasione si rende noto che le sanzioni per mancata assunzione del disabile sono state inasprite in 153,20€ al giorno per giorno lavorativo di ritardo.

Lavoratori esonerati dal computo della forza lavoro:
• Dipendenti assunti a tempo determinato con durata inferiore a 6 mesi;
• Disabili già in forza (per i quali dovrà essere richiesto eventuale computo);
• Soci di cooperative di produzione e lavoro;
• Dirigenti;
• Personale assunto con contratto di inserimento o di somministrazione presso l’utilizzatore, ad esclusione di quanto disposto dall’articolo 34, comma 3 del Decreto Jobs Act 81/2015;
• Lavoratori che svolgono l’attività all’estero;
• Lavoratori socialmente utili;
• Lavoratori a domicilio;
• Lavoratori aderenti al programma di emersione;
• Apprendisti;
• Apprendistato con contratto formazione-lavoro e di reinserimento.

Possibili Esoneri:

• Ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale in CIGS;
• Fallimento e in liquidazione;
• Contratti di solidarietà;
• Accordi di incentivo all’esodo;
• Mobilità, per tutto il periodo. Nel caso in cui la procedura di mobilità porti al licenziamento di un numero maggiore di 5 dipendenti, l’obbligo assunzione disabili, è prorogabile per 1 anno.

In tutte queste ipotesi, la sospensione dall’obbligo assunzione invalidi avviene per un massimo di 3 mesi eventualmente prorogabili per 1 volta, previa autorizzazione del Servizio Provinciale Competente

• Lavoro faticoso e pericoloso;
• L’attività lavorativa elencate all’art. 5 comma 2 della legge n. 68 del 1999

In questi casi, l’esonero parziale è concesso per un massimo di 12 mesi, aventi scadenza 31 dicembre, + il versamento da parte dell’azienda di un importo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto.

• INAIL pari o superiore al 60 per mille. Tali soggetti, possono autocertificare l’esonero e sono obbligati al versamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo di esonero pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

La segreteria
Studio chr
www.studiochr.com

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