#Revisione e #Vigilanza nelle #Cooperative: Le #news2018

Con la legge di Bilancio 2018 il legislatore cerca di mettere uno stop alle innumerevoli irregolarità e malfunzionamento delle cooperative italiane. In primo luogo con l’inasprimento delle sanzioni previe in caso di irregolarità di funzionamento e di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente; In secondo luogo, ha riformato l’istituto della gestione commissariale, introducendo la figura del commissario per irregolarità minori.

Ricordando che le società cooperative sono per legge assoggettate a revisione, spesso svolte dalle stesse associazioni di categoria o comunque uno o più revisori esterni incaricati dalla cooperativa stessa, in caso di ispezioni straordinarie, invece, il Ministero dello Sviluppo Economico ha facoltà di adottare alcuni provvedimenti, come:
– gestione commissariale;
– scioglimento per atto dell’autorità;
– sostituzione dei liquidatori;
– liquidazione coatta amministrativa.
Si riporta una sintesi pubblicata dalla Redazione Ipsoa che raccoglie tutti gli aspetti salienti della riforma e delle relative sanzioni previste:
Cosa cambia
Prima
Dopo
Fino al 31 dicembre 2017
Dal 1° gennaio 2018
Sottrazione all’attività di vigilanza e mancato rispetto delle finalità mutualistiche
Gli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati dall’Albo delle società cooperative dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Commissione centrale per le cooperative.
Gli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche, oltre alla cancellazione dall’Albo nazionale, sono sciolti per atto di autorità, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
È applicabile anche il reato di ostacolo all’esercizio delle funzionidelleautorità pubbliche di vigilanza, che prevede la reclusione da uno a 4 anni per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità pubbliche di vigilanza, consapevolmente ostacolano l’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
Mancata ottemperanza, senza giustificato motivo, alla diffida impartita in sede di vigilanza ovvero omessa comunicazione in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente
Sanzione amministrativa da 50.000 a 500.000 euro.
Viene applicata una maggiorazione del contributo biennaledi revisione pari a 3 volte l’importo dovuto (le procedure per l’applicazione della maggiorazione del contributo dovranno essere definite con un decreto ministeriale).
Scioglimento
Lo scioglimento di un ente cooperativo deve essere comunicato, entro 30 giorni, dal Ministero dello Sviluppo Economico all’Agenzia delle Entrate anche ai fini dell’applicazione della norma che prevede l’efficacia dell’estinzione trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi.
Gestione commissariale
La gestione commissariale viene disposta in caso di irregolare funzionamentodelle società cooperative.
La gestione commissariale viene disposta in caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi delle società cooperative.
Qualora vengano accertate una o più irregolarità che necessitino di uno specifico adempimento, l’autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, scegliendolo anche nella persona del legale rappresentante o in un sindaco o revisore della cooperativa, che, sostituendosi all’organo amministrativo della cooperativa, ottemperi agli specifici adempimenti indicati.
Attività di vigilanza
La revisione cooperativa è finalizzata a:
– fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;
La revisione cooperativa è finalizzata a:
– fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;
– accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell’ente, verificando l’effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l’ente, la qualità di tale partecipazione, l’assenza di scopi di lucro dell’ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell’ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.
– accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell’ente, verificando l’effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l’ente, la qualità di tale partecipazione, l’assenza di scopi di lucro dell’ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell’ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.
– accertare l’osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale.

La Segreteria

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