#STOP_TFR in #busta da #01Luglio2018: cosa devono fare le imprese

 

Termina il periodo transitorio relativo al TFR in busta paga dei dipendenti privati. L’articolo 1, comma 756 bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede infatti che l’erogazione del trattamento di fine rapporto tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione (QuIR), abbia natura sperimentale e riguarda i periodi di paga fino al 30 giugno 2018.

Cosa succede dal 1° luglio 2018

Dal 1° luglio 2018 i dipendenti che hanno esercitato l’opzione non troveranno più nella busta paga la QuIR ed il loro trattamento di fine rapporto tornerà ad essere regolato sulla base della destinazione scelta, implicitamente o esplicitamente, all’atto della costituzione del rapporto di lavoro o successivamente. Quindi il TFR sarà destinato:
– forma di previdenza complementare prescelta (anche in forma silente);
– accantonato presso il datore di lavoro se il lavoratore avrà optato per il mantenimento in azienda;
– ultimo caso il datore di lavoro sarà chiamato a versare la quota maturata al fondo di tesoreria INPS se obbligato per effetto del numero di lavoratori in forza.
Ciò per effetto della riforma introdotta dal 2007 dalla legge n. 296/2006 che ha ridisegnato la disciplina relativa alla previdenza complementare modificando il D. Lgs. n. 252/2005 ed introducendo, tra l’altro, il regime della destinazione silente del TFR al fondo di previdenza complementare (negoziale o residuale).
La scelta di accantonamento del TFR presso il datore di lavoro, infatti, rappresenta una scelta esplicita e non silente da parte del lavoratore.
In caso di TFR accantonato presso il datore di lavoro, peraltro, per i datori di lavoro che al 31 dicembre 2006 avevano almeno 50 dipendenti, il TFR deve essere versato al fondo di tesoreria INPS. Obbligo che riguarda anche coloro che hanno iniziato l’attività successivamente a tale data se nel primo anno di inizio dell’attività con lavoratori dipendenti la media annuale dei lavoratori raggiunge tale limite (cfr. circ. INPS n. 70/2007 e 82/2015).
In buona sostanza, la fine del periodo sperimentale riporta tutta la situazione a quella antecedente il momento della scelta del lavoratore in quanto la legge n. 190/2014 non ha apportato modifiche alla disciplina del TFR ma ha esclusivamente introdotto la possibilità dei lavoratori di manifestare una scelta transitoria prevedendo nel contempo la cessazione degli effetti al 30 giugno 2018.

Misure compensative

Con la fine della QuIR cesseranno anche le misure compensative previste:
– dall’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005: esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia
– dall’art. 10, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 252/2005: riduzione contributiva pari allo 0,28% (per i datori di lavoro che hanno liquidato la Qu.I.R. senza ricorrere al finanziamento).

Variazioni del regime fiscale

Ricordiamo che l’INPS ha fornito le istruzioni relative alla Qu.I.R. con la circolare n. 81 del 23 aprile 2015.
La scelta assume rilevanza anche ai fini fiscali in quanto la QuIR concorre a determinare l’imponibile fiscale del periodo di imposta del lavoratore. Il TFR è invece soggetto a tassazione separata.

Altri effetti

Rimane peraltro la possibilità per il lavoratore che ha accantonato il TFR presso il datore di lavoro di chiedere la corresponsione di una quota del proprio TFR, anche se occorrerà tenere conto delle disposizioni in materia di anticipazioni previste dall’articolo 2120 c.c. nonché eventualmente dai contratti collettivi e comunque dagli accordi individuali.
Per quanto concerne invece le anticipazioni delle posizioni individuali dei lavoratori presso i fondi pensione, occorre fare riferimento all’articolo 11, comma 7, del D. Lgs. 252/2005.
(Fonte: Ipsoa)

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