#DecretoDignità : News sui #contratti a #Termine!
a seguito dell’approvazione dello scorso 2 luglio del DECRETO DIGNITA’ recante disposizioni sui contratti a termine e di somministrazione, si riepiloga in sintesi gli aspetti salienti su lavoro a tempo determinato, somministrazione di lavoro, nuovi termini di durata massima e numero di proroghe con costi più elevati per le imprese.
Contratto a tempo determinato
Durata e causali
Sarà possibile stipulare, con lo stesso lavoratore, contratti a termine per una durata massima complessiva di 24 mesi, ma con le seguenti specifiche:
– i primi 12 mesi potranno essere stipulati senza specificare alcuna motivazione
– i successivi 12 mesi saranno ammessi esclusivamente a fronte di esigenze:
a) temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività e per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
– in prima battuta è possibile stipulare un contratto superiore a 12 mesi – e comunque non oltre i 24 mesi – ma, in questo caso, dovrà essere indicata una delle causali sopra evidenziate.
Sono fuori dai limiti di durata le attività stagionali per le ipotesi individuate dai contratti collettivi e per quelle individuate dal decreto del Ministero del lavoro.
Sempre in materia di durata massima, vanno fatte un paio di riflessioni.
Atto scritto
Ad esclusione dei contratti di durata non superiore ai 12 giorni, il termine dovrà risultare da atto scritto; in mancanza il contratto si intenderà a tempo indeterminato fin dall’inizio.
Copia del contratto dovrà essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
Proroghe
Le proroghe previste all’interno dei contratti a termine scendono da 5 a 4 nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. In caso di superamento di tale limite, il contratto si trasformerà a tempo indeterminato.
In caso di proroga del contratto dovranno essere specificate le esigenze (causali) che l’hanno consentita. È possibile prorogare liberamente il rapporto (senza specificare le causali) esclusivamente nei primi dodici mesi di contratto tra le parti.
Contribuzione aggiuntiva
In occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, la contribuzione addizionale della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, viene aumentata dello 0,5%.
Termini impugnativa
Viene elevato da 120 a 180 giorni il termine entro il quale il lavoratore potrà impugnare – sempre con le modalità previste dall’articolo 6, comma 1, della legge n. 604/1966 – il contratto a tempo determinato cessato.
Ambito di applicazione
Le nuove disposizioni trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Somministrazione di lavoro
Il rapporto di somministrazione a tempo determinato soggiace alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato. Ciò sta a significare che tutte le regole previste per il contratto a termine diretto (articoli dal 19 al 29) vengono applicate anche ai rapporti in somministrazione, ad eccezione di quanto previsto agli articoli 23 (percentuale massima di lavoratori a termine) e 24 (diritto di precedenza).
Queste le regole che saranno applicate anche ai rapporti in somministrazione:
– durata massima, pari a 24 mesi (sommando rapporti a termine diretti ed in somministrazione);
– stop & go
– numero massimo di proroghe, pari a 4.
Esclusioni
Le nuove disposizioni sui contratti a termine, anche in somministrazione, non si applicano ai contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, per i quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.
(Fonte: Ipsoa)